Art. 3.
(Compiti).

      1. Le guardie particolari giurate, oltre quanto già previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti compiti:

          a) servizi di tutela della persona;

          b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni, province e comuni, di enti e organismi pubblici e privati nonché di soggetti privati.

 

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